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Lavoro Pubblica Amministrazione

Il T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, hanno storicamente costituito un corpo organico e razionale di norme al quale si sono ispirate e al quale hanno sempre fatto riferimento e rinvio le varie normative concernenti i settori del pubblico impiego anche diversi da quello statale.

Il termine "mobbing" deriva da una espressione di origine anglosassone "to mob" che significa assalire, aggredire in gruppo e sta ad indicare comportamenti che si pongono in contrasto non solo con l'ordinato vivere sociale ma anche con il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

E' senza dubbio nella disciplina della contrattazione collettiva che il rapporto alle dipendenze della p.a. trova maggiori contatti con il rapporto di lavoro privato.

Il criterio idoneo ad incardinare la giurisdizione del giudice ordinario per Dottrina e Giurisprudenza unanime è dato dalla natura del rapporto, cioè a dire dalla circostanza che si verta in una controversia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001 il quale recita testualmente:

L'assegnazione di una sede presuppone che il dipendente ottenga una prima nomina od avanzamento ad una qualifica superiore e si caratterizza per essere strettamente conseguente ad una immissione in ruolo o ad un avanzamento.

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato con il d.lgs 29/93 e completato con l'entrata in vigore del d.lgs 165/01, ha comportato la privatizzazione del rapporto anche dal punto di vista dei doveri richiesti da parte della P.A. al prestatore di lavoro.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 52 individua la progressione professionale come uno degli strumenti del dipendente per l'acquisizione di una qualifica superiore.

LA MOBILITA’

L’art. 30  del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 intitolato Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testualmente recita:

La dirigenza pubblica statale è disciplinata dal d.lgs. 165/2001, le cui disposizioni sono in parte il risultato della evoluzione normativa inaugurata nel 1972 dal d.P.R. 748, in parte il frutto delle modifiche e delle novità apportate dalla l. 145/2002.

Le ipotesi di cessazione del rapporto per volontà dell'amministrazione sono da ricollegare al licenziamento disciplinare, alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, al superamento del periodo di comporto.

L'art. 52 del d.lgs. 165/2001, contenente la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, recita testualmente:

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

L’art. 45 del decreto legislativo 165/2001 espressamente prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

La c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro ha comportato, fra l'altro, la devoluzione alla cognizione del giudice del lavoro di tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, dalla sua instaurazione fino all'estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa ad eventuali vicende modificative).

Tentativo obbligatorio di conciliazione

L'art. 65 del T.U. 165/01 contenente le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica della contrattualizzazione del pubblico impiego, ha previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, parallelo a quello di cui all'art. 410 c.p.c., per le controversie individuali devolute alla competenza del giudice ordinario.

L'art. 5 del d.lgs n. 165 del 2001 testualmente recita: "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

L'art. 56 t.u. n. 3/1957 (Comando presso altra amministrazione) recita testualmente:

L'accesso al pubblico impiego, ancorché privatizzato, avviene di regola per pubblico concorso, in base alla chiara formulazione dell'art. 97 della Cost. a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della p.a. (cfr. Corte Cost. 15 ottobre 1990 n. 453).

Il criterio idoneo ad incardinare la giurisdizione del giudice ordinario per Dottrina e Giurisprudenza unanime è dato dalla natura del rapporto, cioè a dire dalla circostanza che si verta in una controversia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

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