Il recente episodio verificatosi all’isola del Giglio induce ad una ricostruzione sistematica delle problematiche giuridiche e delle responsabilità allo stesso connesso.
Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della Pubblica amministrazione, non costituisce un semplice effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l'accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'Amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno subito, e una condotta dell'Amministrazione caratterizzata dalla colpa.
L'attività svolta presso il maneggio va qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando riguardi danni conseguenti a esercitazioni di un principiante o di allievi giovanissimi e quindi non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale.
Esclusa la responsabilità da custodia quando l'infortunato non prova il nesso evento-lesione. Se invece s'individua il pericolo occulto come causa dell'incidente, l'ente paga ma si rivale sull'impresa di manutenzione. E l'assicurazione non "copre".
In tema di ricorso volto all'accertamento del danno "da ritardo" causato con l'adozione di un provvedimento amministrativo favorevole ma tardivamente rilasciato, non ha pregio l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune con la quale si addossa alla ricorrente la responsabilità per non aver evitato (ex art. 1227 c.c.) l'evento lesivo oggi lamentato, attivando i poteri sostitutivi di competenza regionale previsti dall'art. 27 della L.R. 71/1978 per le ipotesi di inerzia nella gestione dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla medesima legge regionale.
In tema di responsabilità del professionista, in caso di errore dell'avvocato, il fatto che la decisione sia ricorribile in appello non esclude il risarcimento in favore del cliente, qualora quest'ultimo abbia subito un danno e continui a subire gli effetti negativi della negligenza del professionista (accolto, nella specie, il ricorso della vittima di un incidente stradale rimasta senza ristoro, che poi aveva chiesto senza successo il risarcimento ai suoi difensori.
Non può essere considerata colposa la condotta del ricorrente che non promuove un'istanza cautelare potenzialmente idonea ad evitare il danno o ad eliderne la portata, e ciò al fine di evitare il concreto pericolo di dare la stura ad un uso indiscriminato e distorto dell'istanza cautelare, eventualmente presentata pur nella consapevolezza dell'insussistenza dei requisiti, unicamente al fine di mettersi al riparo dal rischio di vedersi addebitati danni che si sarebbero potuti evitare con la proposizione della detta istanza.
La configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa idoneo ad integrare e completare la fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c. non può essere legittimamente predicata con riferimento alla sola condotta del funzionario agente, ma deve essere ricondotta alla p.a. intesa come apparato nella sua complessiva struttura organizzativa e decisionale.
In tema di responsabilità civile , affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, é necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.