Esclusa la responsabilità da custodia quando l'infortunato non prova il nesso evento-lesione. Se invece s'individua il pericolo occulto come causa dell'incidente, l'ente paga ma si rivale sull'impresa di manutenzione. E l'assicurazione non "copre".
Svolgimento del processo
Con sentenza 9 settembre 2005, il Tribunale di Parma confermava la decisione del giudice di pace di Fornovo con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da M. N. contro il Comune di omissis.
Nell'atto di citazione l'attrice aveva esposto che il omissis, alle ore omissis, mentre percorreva la via omissis, in omissis, diretta ai cassonetti dei rifiuti, era caduta in una buca profonda 15 cm. che si trovava sul manto stradale, procurandosi lesioni personali.
Il giudice di appello sottolineava che nessuno dei testimoni escussi aveva riferito in ordine all'esistenza di una buca, all'epoca del sinistro.
La circostanza che il perito della compagnia di assicurazione avesse confermato la presenza di rattoppi sul manto stradale, eseguiti in epoca posteriore all'infortunio, non provava la esistenza di buche di entità apprezzabile nell'omissis né la circostanza che la N. fosse caduta proprio a causa della presenza di una buca nell'asfalto.
Avverso tale decisione la N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste il Comune di omissis con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché vizio di omesso esame di un punto decisivo ai fini della decisione, incongrua ed insufficiente motivazione.
Il giudice di appello non aveva tenuto conto di quanto accertato dal tecnico del Comune di omissis, il quale - in data successiva a quella dell'incidente - aveva confermato lo stato di cattiva conservazione della via omissis, ponendo in evidenza la necessità di lavori urgenti per la sua sistemazione.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché vizi della motivazione.
La attrice aveva confermato, in sede di interrogatorio formale, di essere inciampata nella buca, perché la stessa era coperta di polvere.
Le testimonianze rese nello stesso giudizio non avevano portato elementi contrastanti.
L'incidente non si sarebbe verificato qualora il Comune di omissis avesse adottato una condotta prudente e diligente ovvero se lo stesso avesse previsto la condizione di insidia e trabocchetto della strada.
Osserva il Collegio: la eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere i motivi relativi alla violazione di norme di diritto privi dei quesiti di diritto, è priva di fondamento, in quanto la sentenza impugnata risulta pubblicata in data anteriore al 2 marzo 2006. Donde la inapplicabilità delle disposizioni introdotte con d.l.vo n. 40 del 2006.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.
Con motivazione del tutto adeguata, il giudice di appello ha esaminato le risultanze istruttorie, giungendo alla conclusione che la N. non aveva fornito la prova del nesso di causalità tra una buca (la cui presenza, peraltro, non era stata confermata da alcun testimone) e la caduta dalle quali le erano derivate lesioni personali.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale colui il quale intende far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad una insidia o trabocchetto, nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo per l'utente della strada.
In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. (Cass. 19 dicembre 2006 n. 77168).
Del tutto irrilevante appare, infine, la circostanza che la stessa attrice abbia confermato, in sede di interrogatorio libero (e non formale, come dedotto dalla ricorrente), l'esistenza di una buca sull'asfalto ed il fatto di essere caduta proprio a causa di tale buca.
Tale circostanza non è stata confermata da alcun testimone - come ha puntualmente posto in evidenza lo stesso giudice di appello -.
Del resto, in assenza di confessione, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte (persino in sede di interrogatorio formale) è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce del necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.
La relazione redatta dal tecnico comunale non apporta alcun elemento a sostegno della versione dei fatti fornita dalla originaria attrice, limitandosi a riferire in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada, riscontrato a distanza di alcuni mesi dall'incidente.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 di cui euro 600,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.