E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto
La sospensione feriale dei termini si applica anche ai giudizi per equa riparazione
Ai fini della determinazione dell’indennizzo il Giudice di merito può discostarsi dai criteri orientativamente indicati dalla CEDU in relazione al carattere della pretesa azionata nel processo presupposto
Il requisito del patema d'animo richiesto per l'accoglimento della domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo non sussiste laddove si configuri un'ipotesi di «temerarietà sopravvenuta» della lite.