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Il requisito del patema d'animo richiesto per l'accoglimento della domanda di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo non sussiste laddove si configuri un'ipotesi di «temerarietà sopravvenuta» della lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato il 3 luglio 2012 i sigg. Carbonaro Giuseppe e Altamore Fabrizio chiedevano, alla Corte di appello di Perugia, che fosse loro riconosciuto - ai sensi della legge n. 89/2001 - l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio con ricorso del maggio 1998 (al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria del loro diritto ad essere avanzati al grado di Marescialli aiutanti) e che si era concluso in primo grado con sentenza depositata il 6 marzo 2012 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della formulata domanda, con correlata condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali.

Nella costituzione del resistente Ministero dell'economia e delle finanze, la Corte perugina, con decreto depositato il 28 settembre 2016, rigettava il ricorso alla stregua della temerarietà della domanda proposta nell'ambito del giudizio presupposto (per effetto della dichiarata inammissibilità della stessa sulla base di un consolidato orientamento contrario della giurisprudenza) e, comunque, per insussistenza del c.d. paterna d'animo legittimante il riconoscimento del preteso equo indennizzo.

Avverso il suddetto decreto collegiale hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti Carbonaro Giuseppe e Altamore Fabrizio, affidato ad un solo motivo.

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero dell'economia e delle finanze.

La difesa dei ricorrenti ha depositato in data 13 febbraio 2018 (e, perciò, tardivamente) memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Con l'unica censura formulata i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, della legge n. 848/1955 di ratifica della Convenzione EDU (con riferimento, in particolare, agli artt. 6§1, 19 e 53 di quest'ultima), degli artt. 24 e 111 Cost., in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c., sotto il profilo dell'illegittimo accertamento - con l'impugnato decreto - della temerarietà della domanda proposta nel giudizio presupposto e, conseguentemente, dell'esclusione del c.d. "paterna d'animo" indennizzabile per effetto della citata legge n. 89/2001, nonostante - secondo gli stessi ricorrenti - non potesse dirsi emersa alcuna prova sull'asserita consapevolezza, in capo ad essi, della manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, durato complessivamente - ed irragionevolmente - 14 anni per il solo primo grado.

Rileva il collegio che il formulato motivo è destituito di fondamento e deve, perciò, essere respinto.

 Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (alla quale ha posto congruo riferimento anche il giudice di merito nel caso di specie) è risaputo che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, il paterna d' animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di "temerarietà sopravvenuta", ovvero quando la consapevolezza dell' infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove - e tra queste può includersi anche la sopravvenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato contrario - che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole (cfr., ad es., Cass. n. 22150/2016 e Cass. n. 665/2017).

E' stato, inoltre, ancora più specificamente statuito che il paterna d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento dell'instaurazione del giudizio, ma anche quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia sopravvenuta prima che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si sia definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza (v. Cass. n. 4890/2015).

E ciò è stato, per l'appunto, accertato - con motivazione logica ed adeguata - dalla Corte territoriale nel caso di specie, avendo, sulla base del contenuto della stessa sentenza con cui era stato definito il giudizio presupposto (e, quindi, legittimamente sulla scorta degli stessi elementi acquisiti al processo: cfr. Cass. n. 24930/2014), ella stabilito che il primo motivo del ricorso era manifestamente infondato sia perché la sottesa questione di assunta illegittimità costituzionale era stata già - anche precedentemente alla proposizione della domanda giudiziale - respinta reiteratamente dalla Corte sia perché la stessa costante giurisprudenza amministrativa sopravvenuta anteriormente al decorso del primo triennio di durata (con diverse sentenze risalenti già al 2000) aveva ravvisato l'insussistenza delle condizioni per il suo accoglimento, senza trascurare, poi, che il secondo motivo era altrettanto infondato in modo evidente perché basato sulla mancata applicazione di una legge, tuttavia inapplicabile nella fattispecie, ed il terzo motivo addirittura inammissibile siccome palesemente tardivo.

Per completezza argomentativa va osservato che la circostanza che la causa di merito sia configurabile come lite temeraria o che la parte abbia resistito al solo fine di conseguire l'equa riparazione non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, non configurandosi come fatto impeditivo la cui deduzione sia espressamente posta dalla legge a carico dell'Amministrazione, e potendo quindi essere desunta dagli elementi, anche presuntivi, ritualmente acquisiti agli atti o attinenti al notorio, i quali entrano a far parte del materiale probatorio che il giudice può liberamente valutare (cfr. Cass. n. 8513/2010, ord., e Cass. n. 18780/2010).

In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese della presente fase di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi del presente giudizio, che liquida in euro 707,50, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 febbraio 2018.

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