Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il nuovo codice del processo davanti ai Tribunali Amministrativi regionali e Consiglio di Stato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, in attuazione della delega conferita dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (articolo 44) al Governo.
IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO
Par. 1
I poteri cautelari del giudice amministrativo
I provvedimenti cautelari sono strumenti predisposti dal legislatore al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si verifichi un pregiudizio irreparabile alle ragioni del privato ricorrente, tale cioè da vanificare gli effetti dell'eventuale emanazione della sentenza finale di accoglimento.
I RITI SPECIALI DI COGNIZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Par. 1
Regolamento preventivo di giurisdizione
Par. 1
I mezzi di impugnazione
L'art. 91 del codice del processo amministrativo prevede che sono mezzi di impugnazione l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Par. 1
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Par. 1
La Corte dei Conti
La Corte dei Conti, secondo la Costituzione della Repubblica "ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalle legge" (art. 103).
Par. 1
Aspetti generali
Recita il primo comma dell'art. 113 della Costituzione:
"Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa".
Par.1
Il Giudice ordinario e la P.A.
L'attuale sistema di giustizia amministrativa affida la giurisdizione delle cause contro la pubblica amministrazione sia ai Giudici ordinari sia ai Giudici Amministrativi.