Par. 1
Aspetti generali
Recita il primo comma dell'art. 113 della Costituzione:
"Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa".
Il sistema di tutela offerto dal nostro ordinamento ai cittadini "contro gli atti e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati che la legge ad esse equipara" è garantito dall'impianto normativo e giurisprudenziale della Giustizia Amministrativa (Scoca) che prevede due ordini di giurisdizione quella ordinaria e quella amministrativa, appunto.
Ma accanto ai rimedi giurisdizionali il nostro ordinamento prevede una terza via, di tipo non giurisdizionale: la tutela in via amministrativa.
Secondo autorevole dottrina la tutela in via amministrativa è caratterizzata dal fatto che essa viene attuata su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo, onde la relativa materia rientra nel quadro dei procedimenti amministrativi di riesame" (Virga).
Si deve al Sandulli la ricostruzione sistematica dei ricorsi amministrativi oggi consolidata nella scienza pubblicistica.
L'autore definisce la categoria dei ricorsi amministrativi come: "quelle istanze che i soggetti interessati possono presentare ad una autorità amministrativa perché questa risolva ex autoritate sua una controversia insorta nell'ambito del sistema della pubblica amministrazione".
Resta, pur sempre, il problema della natura giuridica dei ricorsi amministrativi posto che è la stessa amministrazione a dover risolvere la controversia.
La funzione che l'amministrazione adita svolge non è di tipo giurisdizionale ma è attività amministrativa "giustiziale", considerata funzione amministrativa di secondo grado in quanto chiamata a decidere in contraddittorio con le parti interessate, una controversia concreta ed attuale, occasionata da un proprio antecedente atto amministrativo.
Sostanzialmente l'ordinamento colloca il ricorso amministrativo nell'ambito degli strumenti giustiziali predisposti per consentire al cittadino leso in una posizione soggettiva giuridicamente rilevante di ottenere giustizia: anche il ricorso amministrativo ha, dunque carattere contenzioso.
Va, comunque, tenuto presente:
1) il ricorso amministrativo si sviluppa nell'ambito dell'amministrazione particolare nella quale sorge il problema, mentre l'attività giurisdizionale appartiene all'ordinamento generale;
2) l'Amm.ne che decide il ricorso è direttamente interessata dall'esito medesimo;
3) manca quindi un soggetto super partes idoneo a giudicare.
Dobbiamo peraltro distinguere "il ricorso amministrativo" dai "reclami" o "denunce" che possono essere presentate alla p.a. da chiunque o per qualunque motivo .
Essi sono privi di tutela giuridica (spesso non trovano riscontro in alcuna norma), inoltre, non comportano l'obbligo di provvedere da parte dell'amministrazione presso la quale il reclamo o la denuncia viene inoltrato.
I ricorsi amministrativi hanno invece valore di rimedio giuridico ed obbligano l'amministrazione adita a pronunciarsi sul ricorso, in quanto viene posto in essere un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge.
Il D.P.R. n. 1199 del 1971, contenente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, ha dettato una disciplina generale in
materia di ricorsi amministrativi operando una armonizzazione con le norme contenute nella coeva legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali ed ha previsto le tipologie di ricorsi amministrativi che a seguire verranno descritte.
Si intersecano con la materia dei ricorsi amministrativi, poi, le recenti novità introdotte dalla Legge n. 15 del 2005 alla legge sul procedimento amministrativo in quanto, tra l'altro, preordinate a deflazionare il contenzioso amministrativo risolvendo le controversie già in sede procedimentale (si pensi, ad esempio, all'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990).
Par. 2
RICORSO GERARCHICO
Si riportano innanzitutto integralmente le norme del d.P.R. del 1971 n. 1199 che regolamentano il ricorso gerarchico
Ricorso.
Art. 1
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Termine - Presentazione.
Art. 2
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Sospensione dell'esecuzione.
Art. 3
D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Istruttoria.
Art. 4
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Decisione.
Art. 5
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Silenzio.
Art. 6
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso gerarchico, è un rimedio giustiziale di portata generale, che presuppone l'esistenza di una struttura amministrativa di tipo gerarchico e quindi che vi sia un organo dotato di poteri di supremazia che gli consentono di annullare o modificare d'autorità gli atti posti dall'organo subordinato.
L'atto deve, comunque, provenire da un soggetto dotato del potere di operare esternamente.
Il carattere generale del rimedio del ricorso gerarchico fa sì che in relazione alla sua proposizione non si fa distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi e fra legittimità e merito. Il ricorso potrà proporsi dunque anche a tutela di diritti soggettivi e anche per motivi di merito.
Il d.P.R. 1199/1971 e la c.d. l. TAR (l. 1034/1971) hanno introdotto due importanti riforme nell'ambito del ricorso gerarchico:
a) previsione di una unica istanza: il ricorso gerarchico è ammesso in unica istanza anche nei casi in cui i gradi di gerarchia siano più di uno.
Di conseguenza, con il ricorso gerarchico potrà adirsi solo l'organo immediatamente superiore a quello che ha emanato l'atto anche se intermedio; una volta intervenuta una decisione su tale ricorso, tale decisione non è a sua volta suscettibile di impugnazione in via gerarchica.
b) facoltatività del ricorso gerarchico: essendo stato ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo anche contro i provvedimenti non definitivi è stata resa facoltativa la proposizione del ricorso gerarchico.
In base al principio generale dell'alternatività dei rimedi amministrativi e giurisdizionali, il legislatore (art. 20 l. TAR) ha risolto i casi di pendenza contemporanea di ricorso amministrativo gerarchico a tutela di interessi legittimi e ricorso giurisdizionale al TAR utilizzando i seguenti criteri:
1) se l'interessato ha proposto ricorso gerarchico, occorre distinguere due ipotesi: se nei 90 giorni interviene la decisione dell'autorità amministrativa, egli potrà proporre ricorso giurisdizionale contro tale decisione; se non interviene alcuna decisione della P.A., egli potrà ricorrere al TAR contro il provvedimento già impugnato con il ricorso gerarchico. In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che nel caso in cui un atto sia stato impugnato con ricorso gerarchico è ammissibile contro lo stesso atto ricorso al TAR in sede giurisdizionale anche prima dello scadere dei 90 giorni. In tal caso il ricorso amministrativo diventa improcedibile (cfr. C.d.S. Ad. Plen. 16/1989).
2) se è proposto ricorso al TAR da un altro cointeressato (diverso da chi ha proposto ricorso gerarchico), il ricorso gerarchico diviene improcedibile.
In tal caso l'Amministrazione è tenuta ad informare chi ha proposto il ricorso gerarchico della pendenza del ricorso giurisdizionale. Entro trenta giorni da tale comunicazione, chi ha proposto tempestivamente il ricorso gerarchico può ricorrere al G.A.
3) le regole della preferenza del ricorso giurisdizionale su quello amministrativo non trovano applicazione per quei motivi (come quelli di merito) che non possono proporsi in entrambe le sedi. In tali casi, la scelta del cointeressato per la via giurisdizionale non preclude all'autorità adita in sede amministrativa di pronunciarsi limitatamente ai motivi di merito.
Il ricorso deve essere redatto per iscritto ad substantiam. Esso deve indicare: l'autorità adita, le generalità del ricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato, i motivi su cui il ricorso si fonda e la sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore speciale. Per gli enti pubblici la sottoscrizione deve essere preceduta dalla deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale competente.
Per la proposizione del ricorso gerarchico è previsto un unico termine di trenta giorni. Esso decorre, per i soggetti direttamente contemplati nell'atto dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del provvedimento impugnato, in mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza; per coloro invece che non siano direttamente contemplati dal provvedimento, il termine decorre dalla data di pubblicazione dell'atto.
Il ricorso può essere presentato sia all'autorità che ha emanato l'atto, sia a quella superiore a cui l'atto è diretto.
La presentazione può avvenire o mediante consegna diretta all'ufficio, o mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'autorità adita con il ricorso gerarchico ha il dovere giuridico di pronunciarsi sul ricorso e il privato, correlativamente, vanta una pretesa tutelata a che il proprio ricorso venga deciso. Poiché però può accadere che l'organo che dovrebbe decidere non si pronunci, il legislatore ha attribuito un significato all'inerzia serbata dall'autorità adita dettando una disciplina per il silenzio - rigetto.
Trascorsi, infatti, novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, la fase contenziosa amministrativa si intende esaurita e l'interessato potrà proporre ricorso giurisdizionale direttamente contro il provvedimento originario già impugnato con il ricorso gerarchico.
Il decorso dello spatium deliberandi di novanta giorni costituisce il presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento originario.
Il procedimento contenzioso si conclude con la decisione, che viene adottata dall'autorità adita con il ricorso gerarchico.
La decisione deve essere adeguatamente motivata dandosi contezza delle ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare la soluzione prescelta.
Per Giurisprudenza pacifica una volta emessa la decisione, l'organo decidente consuma il suo potere e non può annullare o revocare la decisione stessa: la decisione sul ricorso gerarchico, sia di accoglimento che di rigetto sostituisce ed assorbe il provvedimento originario impugnato; è quindi contro tale decisione che l'ulteriore ricorso giurisdizionale va proposto.
Tuttavia, secondo un consolidato indirizzo, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi che non siano stati proposti in sede gerarchica nei confronti dell'atto impugnato; ciò al fine di evitare la possibile elusione dei termini perentori entro i quali proporre ricorso giurisdizionale (C.d.S. Sez. IV 30.6.2005 n. 3504; Sez. IV 10.6.2004 n. 3756).
Va altresì precisato che nel caso di successiva proposizione di un ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, si determinano effetti devolutivi che consentono al giudice non solo di pronunciarsi sulla decisione gerarchica, ma altresì di sindacare il provvedimento sottostante considerando legittimo contraddire l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato e non quella che ha adottato la decisione giustiziale (C.d.S. Sez. VI 9.2.2006 n. 527).
Più specificamente in materia di ricorso gerarchico la Giurisprudenza ha chiarito:
"La mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'atto che, ai sensi degli art. 1 comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede. E ciò, "a fortiori", ove la lamentata omissione non abbia prodotto alcun effetto lesivo in danno della ricorrente, il quale abbia proposto tempestivamente il ricorso straordinario" (Consiglio Stato, sez. III, 02 dicembre 2003, n. 560).
"Poiché la disciplina in tema di ricorsi amministrativi introdotta dal d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 è da ritenersi applicabile all'ordinamento militare, sia pure con i temperamenti espressamente previsti dal legislatore in ragione della specialità dell'ordinamento medesimo, non possono, di conseguenza, essere ritenute operanti quelle norme previgenti che, introducendo limiti di ordine procedimentale o sostanziale all'ordinaria operatività del ricorso gerarchico, si risolvono in un'inaccettabile compressione della tutela contenziosa riconosciuta - sia in via amministrativa sia, di riflesso, in via giurisdizionale - nei confronti degli atti delle amministrazioni statali; in particolare, devono ritenersi contrarie e comunque non compatibili con la sopravvenuta disciplina, quelle disposizioni dell'ordinamento militare che - limitando i casi di esperibilità del ricorso gerarchico ed i vizi indeducibili - si risolvono in sostanziale violazione del principio di generale ammissibilità del ricorso gerarchico da parte di chi vi abbia interesse, enunciato dall'art. 1 d.P.R. n. 1199 cit. (Consiglio Stato , sez. IV, 20 maggio 1996, n. 623).
"In sede di ricorso straordinario, al ricorrente al quale non siano state comunicate le modalità di impugnativa ai sensi dell'art. 1 comma ultimo d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 deve essere concesso l'errore scusabile e quindi la riammissione nei termini per la presentazione all'amministrazione di ricorso gerarchico avverso il provvedimento già impugnato mediante doglianza al Presidente della Repubblica (Consiglio Stato , sez. II, 27 marzo 1996, n. 1702)
"L'inammissibilità del ricorso straordinario contro un atto non definitivo, determinata dalla mancata consumazione del ricorso gerarchico, non comporta l'infondatezza delle pretese, con la conseguente rimessione in termini per avviare la tutela in sede gerarchica, configurandosi in capo al ricorrente l'ipotesi di errore scusabile, qualora l'amministrazione nel provvedere abbia omesso di indicare il termine e l'organo cui il ricorso doveva essere presentato, in violazione del precetto di cui all'art. 1 comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (Consiglio Stato , sez. II, 28 giugno 1995, n. 1052).
"Il provvedimento emanato dall'ispettore generale per il personale del ministero delle finanze non è definitivo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 e non è quindi impugnabile in sede straordinaria; ma va concesso l'errore scusabile - con conseguente rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico - se il provvedimento non recava l'indicazione in ordine alla ricorribilità, al termine e all'organo cui presentare il ricorso, prescritta dall'art. 1 comma 3 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. (Consiglio Stato , sez. III, 11 febbraio 1992, n. 936)
"Con regolamento non può essere stabilita una forma di ricorso gerarchico improprio, potendo questo essere previsto solo da un atto avente forza di legge ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; pertanto, il regolamento di esecuzione del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416 non può prevedere che, avverso le decisioni della commissione provinciale dei rifugiati politici, sia ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado (Consiglio Stato a. gen. , 25 febbraio 1990, n. 23).
"L'inosservanza della prescrizione dettata dall'art. 1 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, relativamente alla necessità dell'indicazione dei termini e degli organi avanti ai quali è impugnabile un provvedimento negativo, costituisce mera irregolarità e non incide sulla validità dell'atto" (T.A.R. Lazio, sez. II, 14 ottobre 1988, n. 1247).
"Nel caso in cui l'amministrazione, in applicazione dell'art. 1 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - che impone di indicare nei provvedimenti l'organo cui proporre ricorso ed il termine per l'impugnazione - abbia erroneamente indicato il termine di impugnazione, inducendo a ritenere non definitivo l'atto, deve riconoscersi la scusabilità dell'errore compiuto dal destinatario del provvedimento che abbia proposto ricorso gerarchico secondo le modalità indicate nel provvedimento" (Consiglio Stato, sez. VI, 02 marzo 1987, n. 83).
"Legittimamente l'amministrazione dichiara irricevibile, perché tardivo, il ricorso gerarchico che il ricorrente abbia a suo tempo proposto contro il diniego di un periodo di congedo straordinario pronunciato dal primo presidente della Corte di cassazione, e ciò in quanto tale provvedimento negativo costituisce atto completo ed immediatamente operante nel produrre l'effetto impeditivo dell'invocata causa giustificativa dal servizio; pertanto, la conseguenziale nota dirigenziale - connotata da intenti sananti in ordine alla situazione di sostanziale inadempimento dell'obbligo di prestazione lavorativa e quindi favorevole alla ricorrente - non integra alcuna situazione tipica del contenuto necessario e sufficiente del suindicato provvedimento di diniego, non influendo sulla decorrenza del termine per impugnare, che rimane quindi quello previsto dall'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (Consiglio Stato , sez. III, 22 febbraio 1994, n. 1490
"L'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, secondo cui i ricorsi rivolti nel termine prescritto ad organi diversi da quello competente non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, non si applica alle domande di partecipazione a pubblici concorsi, che trovano nel bando la precisa indicazione dell'ufficio cui vanno rivolte (Cons.giust.amm. Sicilia , 13 settembre 1990, n. 309).
"La norma contenuta nell'art. 2 comma 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, che prevede, quando il ricorso sia inviato a mezzo posta, che la data di spedizione valga come data di presentazione, costituisce principio generale in materia di proposizione di qualsiasi atto d'iniziativa di procedimento amministrativo, applicabile in tutti i casi per i quali manchi un'espressa previsione normativa contraria e quindi anche con riferimento ai ricorsi in materia pensionistica (Conti reg., 07 dicembre 1987, n. 678).
"Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 i ricorsi gerarchici rivolti ad organo incompetente, appartenente alla medesima amministrazione, non sono da dichiarare inammissibili, ma vanno trasmessi di ufficio all'organo competente per la decisione" (Consiglio Stato , sez. VI, 05 marzo 1986, n. 204).
"Il modello processuale introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205 riguarda l'inerzia tenuta dall'amministrazione nei riguardi della domanda od istanza dell'interessato, ma restano esclusi dal suo ambito sia il silenzio - rigetto formato ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 1199 del 1971 che sia casi di silenzio significativo" (Cons. Stato comm. spec., 17 gennaio 2001).
"La disciplina di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in materia di formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico si applica anche ai ricorsi gerarchici impropri proposti per la revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 4 d.lg. C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; tuttavia, l'inutile decorso del termine di novanta giorni ha effetti solo processuali, sicché non viene meno il potere dell'autorità investita dal ricorso di deciderlo" (Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).
"Ai sensi dell'art. 6, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 la proposizione del ricorso giurisdizionale preclude l'esperimento della procedura del silenzio rifiuto nei confronti dell'autorità adìta con ricorso gerarchico, stante la regola della non cumulabilità dei due rimedi nell'ipotesi di renitenza dell'amministrazione a provvedere, allertata a seguito di procedimento di diffida a provvedere" (Consiglio Stato, sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1028
"La decisione di rigetto del ricorso gerarchico sopravvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 equivale a mera conferma del provvedimento tacito di diniego già maturatosi, salvo che rechi nuovi motivi di legittimità o di merito rispetto a quelli addotti nel provvedimento originariamente impugnato" (Consiglio Stato , sez. VI, 19 luglio 1999, n. 971).
"L'inutile decorso del termine di novanta giorni, assegnato dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, all'amministrazione per la decisione sul ricorso gerarchico, non ha effetto sostanziale (cioè non concretizza un finto provvedimento di rigetto), ma solo effetti processuali, in quanto abilita colui che è inutilmente insorto gerarchicamente all'immediata proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base e, al tempo stesso, conserva all'autorità investita del ricorso il potere - dovere d'intervenire con una determinazione esplicita" (Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 1996, n. 1262).
"All'istituto del silenzio - rigetto disciplinato dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in quanto tende ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, va attribuita operatività generale e, quindi, attitudine ad incidere anche nella materia tributaria. Ne consegue che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico al ministro delle finanze avverso la ordinanza - ingiunzione dell'Intendente di Finanza avverso la ordinanza - ingiunzione dell'Intendente di Finanza determinativa dell'I.G.E. evasa e della relativa pena pecuniaria, il silenzio del Ministro implica rigetto del ricorso del contribuente ed inizia a decorrere sia il termine di prescrizione del credito che il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 52 del r.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2, convertito in l. 19 giugno 1940 n. 762, per adire l'autorità giudiziaria ordinaria, restando ininfluente al fine della decorrenza di tale termine l'eventuale successiva adozione da parte del Ministro di un formale provvedimento di rigetto del ricorso summenzionato, mentre la mancata impugnazione, nei modi e nei termini dell'art. 52 succitato, del provvedimento sanzionatorio preclude ogni successiva contestazione della legittimità della pretesa dell'amministrazione finanziaria e la eventuale successiva ingiunzione fiscale potrà essere opposta solo per vizi formali suoi propri" (Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 1994, n. 7908).
Par.3
Ricorso gerarchico improprio
Costituisce un rimedio di carattere eccezionale previsto volta per volta in relazione ad atti posti in essere da organi che non hanno un superiore gerarchico. Dall'eccezionalità dei casi deriva l'eccezionalità del regime: ciascuno dei ricorsi previsti dalla legge è regolato autonomamente, salva, per le lacune e il caso di compatibilità, la possibilità di una applicazione estensiva delle regole dettate per il ricorso gerarchico.
I provvedimenti contro i quali eccezionalmente è ammesso il ricorso gerarchico improprio non potrebbero essere impugnabili in via gerarchica o perché emanati da un organo collegiale, ovvero perché adottati da un ente diverso da quello a cui appartiene l'autorità decidente .
In materia di ricorsi gerarchici impropri la Giurisprudenza ha chiarito:
Le disposizioni contenute nel d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 sono di generale applicazione per tutti i ricorsi gerarchici, sia propri che impropri (Consiglio Stato , sez. VI, 16 settembre 2003, n. 5234).
Non sussiste in astratto alcun motivo di ordine giuridico per escludere che in materia di accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) (Consiglio Stato , sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938).
Va qualificato come ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto all'impugnativa di un giudizio tecnico emesso da un organo tecnico collegiale, il ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite presso ogni Asl per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per l'abilitazione alla guida, ex art. 122 comma 5, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285. Pertanto, a tale rimedio giustiziale si applicano i principi elaborati in materia di ricorsi gerarchici (Consiglio Stato , sez. II, 19 febbraio 2003, n. 736).
La disciplina di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in materia di formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico si applica anche ai ricorsi gerarchici impropri proposti per la revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 4 d.lg. C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; tuttavia, l'inutile decorso del termine di novanta giorni ha effetti solo processuali, sicché non viene meno il potere dell'autorità investita dal ricorso di deciderlo (Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).
Il venir meno in via interpretativa del ricorso gerarchico improprio, in difetto di espressa previsione normativa, andrebbe a depotenziare gli strumenti di tutela di cui il cittadino può valersi in una materia nella quale i profili di merito, non conoscibili in sede giurisdizionale, hanno grande rilevanza (Consiglio Stato a. gen. , 10 giugno 1999, n. 8).
Par. 4
Ricorso in opposizione
Anche questo è un rimedio di tipo eccezionale con il quale il soggetto si rivolge alla autorità che ha emanato l'atto con valore di mera denuncia ed è soggetto al regime dei ricorsi gerarchici; in particolare si ritiene generale l'ammissibilità dell'impugnativa per i motivi di merito.
Al ricorso in opposizione ed al ricorso gerarchico improprio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ricorso gerarchico.
Recita testualmente l'art. 7 del d.P.R. 1199 del 1971 :
"Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto. "
La Giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato:
"L'espressione contenuta nell'art. 7 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 "nei casi previsti dalla legge", in cui è ammessa l'esperibilità del ricorso in opposizione, deve intendersi riferita a qualsiasi atto normativo" (Consiglio Stato , sez. V, 06 marzo 1991, n. 199).
"Ai sensi degli art. 6 e 7 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, dopo il 90mo giorno dalla presentazione del ricorso in opposizione e in mancanza di provvedimento esplicito, il ricorso stesso deve ritenersi respinto e contro l'atto originario è consentito esperire il ricorso giurisdizionale nel termine perentorio di 60 giorni" (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 1989, n. 7).
Par. 5
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Si riportano integralmente le norme del d.P.R. del 1971 n. 1199 che regolamentano il ricorso straordinario
Ricorso.
Art. 8
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Termine - Presentazione.
Art. 9
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
Opposizione dei controinteressati.
Art. 10
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (1).
Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo (2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.
Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.
Art. 11
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.
Art. 12
Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
Parere su ricorso straordinario.
Art. 13
L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 , nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere (1):
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
(1) Alinea modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Decisione del ricorso straordinario.
Art. 14
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. [Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.] (1)
[Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.] (2)
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
(1) Comma modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma abrogato dall'articolo 69, comma 2, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Revocazione.
Art. 15
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (nella Regione Sicilia al Presidente della Regione) costituisce un procedimento amministrativo di secondo grado, attivabile su ricorso dei singoli interessati, di carattere spiccatamente contenzioso ed avente ad oggetto atti amministrativi definitivi ivi compresi i provvedimenti delle autorità indipendenti (c.d.S. Sez. I 2.2.2005 n. 12042).
Tale ricorso è denominato straordinario non già nel senso di ricorso eccezionale, bensì nel senso che può proporsi quando non è più esperibile il ricorso gerarchico che abbiamo esaminato nel capitolo VIII par. 2.
Nonostante la sua riconosciuta natura amministrativa, il ricorso straordinario viene dal vigente ordinamento disciplinato su un piano parallelo a quello del ricorso giurisdizionale.
Il parallelismo si rivela sostanzialmente sotto tre profili che lo differenziano dal ricorso gerarchico:
1) è consentito solo per motivi di legittimità;
2) deve essere notificato ai controinteressati;
3) è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, nel senso che non è più ammesso quando contro lo stesso provvedimento definitivo sia stato presentato ricorso giurisdizionale.
Poiché il ricorso giurisdizionale offre maggiori garanzie rispetto a quello straordinario, deve essere consentita la libera scelta fra le due forme di tutela non solo al ricorrente, ma anche alle altre parti (capitolo I par. 5) che non possono subire passivamente una scelta effettuata al di fuori della loro volontà.
E' per questo che viene consentita la facoltà del controinteressato di richiedere che la decisione sul ricorso straordinario sia devoluta al tribunale amministrativo in sede giurisdizionale. Tale facoltà è stata riconosciuta anche all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato, quando si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato.
Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni. Va diretto al Capo dello Stato e redatto su carta da bollo.
Esso deve indicare il provvedimento impugnato, i motivi di impugnativa, recare la sottoscrizione del ricorrente o del suo procuratore anche se non si richiede l'autenticazione della firma.
Il procedimento si svolge attraverso le seguenti fasi:
1) notifica: il ricorso va notificato ad almeno un controinteressato; non è invece richiesta a pena di decadenza la notifica alla autorità che ha emanato l'atto, quando questa appartenga ad una amministrazione statale.
2) deposito: il deposito può avvenire indifferentemente o presso il Ministero a cui fa capo l'autorità che ha emanato l'atto impugnato in ragione della materia che forma oggetto dell'atto stesso e dei poteri che con l'atto sono stati esercitati o presso l'organo che ha emanato l'atto o presso la sede dell'ente pubblico che ha emanato l'atto stesso.
3) presentazione delle controdeduzioni: i controinteressati possono presentare le loro controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso eventualmente allegando documenti a sostegno delle loro eccezioni.
4) adozione di provvedimenti cautelari: l'art. 3 secondo comma della legge 205/2000 ha ammesso la possibilità di adottare provvedimenti cautelari in seno al giudizio stesso.
5) istruttoria da parte del Ministero competente: il ricorso straordinario viene istruito dal Ministero competente; nel caso in cui difetti uno specifico collegamento con la competenza di un determinato Ministero sarà istruito dalla Presidenza del Consiglio.
6) parere del Consiglio di Stato: conclusa l'istruttoria il Ministero competente deve trasmettere gli atti e i documenti unitamente al proprio rapporto al Consiglio di Stato per il prescritto parere.
Va in proposito precisato che la recente legge n. 69/2009 contenente Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ha previsto all'art. 13, 1° c. che se ritiene (la Sezione) che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati.
Inoltre, il successivo art. 14, 1° comma, dello stesso d.P.R. viene così modificato: "La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato", mentre è soppressa la disposizione secondo la quale il Ministero, ove intenda proporre una decisione difforme dal detto parere, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
Infine, il 2° comma dell'art. 14 è stato abrogato.
Con tali innovazioni, il legislatore ha definitivamente sancito la natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato e, di conseguenza, eliminato la possibilità di intervento (a dire il vero, in pratica assai infrequente) di un organo politico, quale è il Consiglio dei ministri, nella fase decisoria del ricorso, che aveva contribuito non poco ad incidere sull'ibridismo del gravame.
7) decisione: il ricorso straordinario viene deciso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente in base al parere Consiglio di Stato.
La decisione è adottata con decreto presidenziale adeguatamente motivato.
Il decreto va sottoposto al visto della Corte dei Conti.
L'amministrazione è tenuta a comunicare al ricorrente, unitamente alla decisione, il parere emesso sul ricorso dal Consiglio di Stato.
Non è prevista condanna alle spese.
Il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso Straordinario può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa ma solo per errores in procedendo (vizi di forma e di procedimento).
Contro la decisione sul ricorso straordinario può proporsi inoltre il ricorso per revocazione allo stesso Presidente della Repubblica nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Per l'inerzia da parte della P.A. nel dare esecuzione alla decisione, non potrà esperirsi lo speciale ricorso alla giurisdizione di merito per l'esecuzione del giudicato già previsto dall'art. 27 n. 4 T.U. C.S. e dall'art. 37 TAR, ora disciplinato dall'art. 112 del nuovo codice del processo amministrativo, perché nel caso in esame, manca il "giudicato" che non può formarsi su una decisione avente natura amministrativa. Tuttavia l'interessato potrà mettere in mora l'amministrazione e contro il silenzio – rifiuto potrà esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità dei tribunali amministrativi.
Recita testualmente l'art. 48 del nuovo codice del processo amministrativo:
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. 2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. 3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
La norma in esame attribuisce alla parte nei cui confronti stato proposto ricorso straordinario, non più ai controinteressati il potere di proporre opposizione.
In tal caso il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo ala data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio ma il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
Qualora l'opposizione sia inammissibile, ma il giudizio può essere deciso in sede straordinaria, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Più specificamente in materia di ricorsi Straordinari al Capo dello Stato la Giurisprudenza ha chiarito:
"Il principio di alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato, quale delineato dagli artt. 8 e 10, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per la sua specialità insita nel rilievo costituzionale di tale rimedio di giustizia (art. 100 comma 1, Cost., in combinato disposto con il criterio di compatibilizzazione con la tutela giurisdizionale di cui all'art. 113 Cost.), rende sempre proponibile, secondo l'integrale disciplina appositamente dettata dal d.P.R. n. 1199 del 1971, detto ricorso giustiziale anche in pendenza di giudizio amministrativo relativo ad un precedente atto connesso a quello con esso impugnato. In tale evenienza, poi, l'autonomia del rimedio straordinario, unita a quella del sistema legale di trasposizione in sede giurisdizionale, fa sì che esso non sia soggetto, ai fini della trasposizione stessa, ai limiti temporali di proponibilità del ricorso c.d. autonomo per motivi aggiunti previsto dall'art. 21 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, quale modificato dall'art. 1, l. 21 luglio 2000 n. 205. La conversione del rimedio, in applicazione del principio di specialità, rimane dunque soggetta alle forme e ai termini suoi propri, quali previsti dall'art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, riguardando i diversi termini di cui all'art. 21, l. n. 1034 del 1971 esclusivamente il caso del ricorso autonomo, ovvero dei motivi aggiunti, proposti, fin dall'origine, in sede giurisdizionale" (Consiglio Stato , sez. VI, 23 dicembre 2008, n. 6529)
"Ai sensi degli art. 8 comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 20 comma 4, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso un determinato provvedimento rende inammissibile la successiva presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso lo stesso provvedimento" (Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5583).
"Secondo l'art. 8 comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, oggetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è solo il provvedimento definitivo e quindi, qualora non si sia provveduto all'impugnativa in sede gerarchica dell'atto non definitivo, l'eventuale rimedio straordinario deve essere dichiarato inammissibile" (Consiglio Stato , sez. III, 14 ottobre 2008, n. 2954)
"È inammissibile il ricorso straordinario proposto nei confronti di un atto amministrativo per vizi di illegittimità derivati da un atto presupposto, se l'atto presupposto (nella specie, un regolamento) sia stato precedentemente impugnato dallo stesso ricorrente con ricorso al giudice amministrativo" (Consiglio Stato , sez. II, 23 maggio 2007, n. 945).
"Perché operi il principio dell'alternatività, desumibile dall'art. 8 comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato è necessario che il primo non sia solo notificato ma anche depositato presso la Segreteria dell'organo adito, atteso che, a differenza del processo civile, nel quale l'atto di citazione contiene un invio a controparte a presentarsi dinanzi al giudice per sentir decidere la controversia, il giudizio amministrativo si sostanzia in un ricorso rivolto direttamente al giudice affinché decida la controversia; pertanto, la costituzione del rapporto processuale si identifica con il deposito del ricorso presso la Segreteria dell'organo giurisdizionale, poiché soltanto in tale momento il giudice viene investito del giudizio, con la conseguenza che il mancato tempestivo deposito del ricorso toglie ogni rilevanza all'avvenuta notificazione, rendendo irricevibile il gravame, nonché alle fasi processuali successive alla stessa notificazione" (Consiglio Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276).
"La regola dell'alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, pur non essendo suscettibile di interpretazione analogica, allorché le due impugnative riguardino atti distinti, deve comunque ritenersi operante nel caso in cui dopo l'impugnativa in sede giurisdizionale dell'atto presupposto venga successivamente impugnato in sede straordinaria l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto; ciò per l'identità sostanziale delle due impugnative in relazione alla "ratio" della norma summenzionata, la quale appare volta ad impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto. Tale principio è da ritenersi ugualmente valido nella situazione inversa in cui come nella fattispecie l'atto presupposto sia stato precedentemente impugnato in sede straordinaria" (Consiglio Stato , sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852).
"Il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed il decreto che provvede su di esso, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della p.a. e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, hanno natura amministrativa, con la conseguenza che avverso detto decreto non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111Cost." (Cassazione civile , sez. un., 17 gennaio 2005, n. 734)
"Il divieto di prospettare con ricorso al Presidente della Repubblica questioni già proposte in sede giurisdizionale trova giustificazione nella necessità di evitare decisioni contraddittorie, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario. Il principio di alternatività fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale, per il suo carattere di disposizione limitativa all'esercizio del diritto di azione, non è suscettibile di applicazione analogica; pertanto, esso opera nel solo caso espressamente contemplato dagli art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, 20, comma 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 34, comma 2, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, di impugnazioni aventi ad oggetto il medesimo atto" (Consiglio Stato , sez. I, 24 settembre 2003, n. 3460).
"Nei confronti dei contratti collettivi aventi natura gestionale di rapporti e situazioni concrete nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al pari degli atti di gestione unilaterali e non concordati, è ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato" (Consiglio Stato , sez. II, 21 maggio 2003, n. 206).
"Col ricorso straordinario può essere richiesto, oltre all'annullamento del provvedimento lesivo, anche il risarcimento dei danni cagionati al ricorrente da quel provvedimento" (Consiglio Stato, sez. II, 30 aprile 2003, n. 1036).
"Pur a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, è ammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, nel concetto di "atti amministrativi definitivi" di cui all'art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 devono ricomprendersi anche gli atti oggettivamente provenienti dalla p.a., in quanto comunque finalizzati alla realizzazione degli obiettivi individuati dal legislatore, ancorché adottati i regime privatistico" (Consiglio Stato, sez. III, 18 marzo 2003, n. 3298).
"Nel caso in cui il giudice ordinario o quello amministrativo siano titolari di competenza funzionale ed inderogabile, la devoluzione della materia con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario" (Consiglio Stato a. gen. , 11 dicembre 1998, n. 9).
"La regola dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato (o, come nel caso di specie, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana) è valida nel solo caso in cui il soggetto, controinteressato in senso sostanziale, abbia ricevuto la notifica del relativo ricorso. Il soggetto pregiudicato dalla decisione del ricorso straordinario non intimato può impugnare dinanzi al g.a. il decreto decisorio, al quale la legge riserva il trattamento di una decisione amministrativa" (Consiglio Stato a. plen., 27 giugno 2006, n. 9).
"Dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un provvedimento regionale limitatamente al dispositivo, con omissione di tutta la parte relativa all'esposizione delle premesse e della motivazione, non può derivare quella piena conoscenza dell'atto e delle ragioni che lo sostengono dal quale l'art. 9, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 fa decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario in assenza di notificazione o comunicazione diretta all'interessato" (Consiglio Stato , sez. I, 25 gennaio 2006, n. 9831).
"La mancata prova dell'avvenuta notifica del ricorso straordinario all'autorità emanante l'atto impugnato, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso atteso che le disposizioni dell'art. 9 comma 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, non impongono tale adempimento, a pena di inammissibilità del gravame. Nè in senso diverso depone la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 29 luglio 1982, che ha riguardato il successivo art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 (al fine di consentire anche all'autorità emanante, quando si tratti di ente diverso dallo Stato, di proporre opposizione al ricorso straordinario). Ne consegue che il contraddittorio nei confronti degli enti diversi dallo Stato, all'occorrenza, ben può essere integrato d'ufficio a cura del Ministero che cura l'istruttoria" (Consiglio Stato, sez. III, 01 luglio 2003, n. 848).
"Il ricorso straordinario può vertere, oltre che sull'impugnazione di un provvedimento, anche su un rapporto obbligatorio con una p.a.; in quest'ultimo caso la sua presentazione non è soggetta al termine decadenziale" (Consiglio Stato , sez. II, 12 marzo 2003, n. 2759).
"È tempestivo il ricorso straordinario presentato all'Avvocatura dello Stato (cioè ad una Autorità incompetente a riceverlo), nel termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 anche ove esso sia successivamente trasmesso all'amministrazione oltre tale termine" (Consiglio Stato, sez. I, 11 novembre 1998, n. 688).
"Il ricorso straordinario al capo dello Stato deve essere notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato, ove trattasi di organo non statale, con le modalità ex art. 9, d.P.R. 30 novembre 1971 n. 1199 della notificazione del ricorso giurisdizionale ai controinteressati" (Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 1998, n. 1427).
"Ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, non occorre previamente notificare all'autorità emanante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica" (Consiglio Stato a. gen., 03 luglio 1997, n. 93).
"In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'art. 9 comma 2 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 - che prevede la possibilità di presentazione del ricorso al "Ministero competente" - deve essere inteso, alla stregua delle indicazioni emerse dalla sentenza Corte cost. 29 luglio 1982 n. 148 nel senso che resta comunque fermo l'onere della notificazione all'Autorità emanante l'atto impugnato allorché si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato, portatore di un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda avente ad oggetto l'annullamento del proprio provvedimento" (Nella specie, si trattava di provvedimento del Co.re.co. che andava notificato al Presidente della Giunta della regione interessata ovvero al Presidente dello stesso comitato di controllo) (Consiglio Stato , sez. III, 29 aprile 1997, n. 481).