La sospensione feriale dei termini si applica anche ai giudizi per equa riparazione
Rilevato che: è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 19.5.2016 e notificato, col quale veniva rigettata l'opposizione proposta dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in atti, emesso dal Consigliere designato (che aveva accolto il ricorso per la condanna della medesima P.A. al pagamento di indennizzo in favore delle odierne parti controricorrenti per la non ragionevole durata del processo di cui in atti), nonché , in accoglimento della opposizione incidentale degli originari ricorrenti circa il quantum dell'indennizzo, veniva rideterminato -in aumento- lo stesso.
Il ricorso del Ministero è fondato su tre ordini di motivi ed è resistito con controricorso delle due parti intimate.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co . c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo - ...quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in contrario avviso"- l'inapplicabilità della sospensione ex L. 2._ n. 74/"69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
3.- I due primi motivi innanzi esposti possono essere trattati, per ragioni di opportunità, congiuntamente. Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L. n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata; e, quindi, sul fatto del "richiamato (dalla Corte territoriale) univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la sospensione dei termini per il periodo feriale trova in via generale applicazione non solo nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante volte gli stessi costituiscano l'unico rimedio per far valere il diritto".
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.
Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria all'orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla P.A. ricorrente). Il ricorso pretenderebbe, insomma, l'affermazione del principio per cui al termine per la proposizione dell'azione di riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della pretesa non tempestività - in ipotesi- dell'apposito ricorso a suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri 5895/2009; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è stato tempestivamente presentato e che, quindi, la questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto infondata.
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n. 17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del termine in questione e la sua sottoposizione al regime della sospensione del termine feriale di cui all'art. 1 L. n. 7471969 e succ. modif..
I due esposti motivi sono, pertanto, del tutto infondati e vanno respinti.
4.- Con il terzo motivo del ricorso - proposto "in via alternativa e subordinata"- l'amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. 89/2001 in relazione all'art. 360, n. 1 , co. 4 c.p.c.. Si lamenta l'erroneità del decreto impugnato innanzi a questa Corte laddove ha disposto l'accoglimento dell'opposizione incidentale innanzi alla Corte distrettuale proposta dagli odierni contro ricorrenti anziché disporre l'inammissibilità della stessa ai sensi della norma della L. 89 innanzi citata. Il motivo è fondato e va accolto. Il detto art. 5 cit. (comma 3), nel vigente testo applicabile, dispone che " la notificazione del ricorso unitamente al decreto rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza". Secondo noto principio già affermato da questa Corte per fattispecie analoga a quella oggi in esame "in tema di equa riparazione, ove il decreto di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all'alternativa tra la notifica di detto provvedimento, con conseguente acquiescenza alla pronunzia di rigetto parziale della domanda in esso contenuta, e la proposizione dell'opposizione ex art. 5-ter della I. n. 89 del 2001, onde ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto - che renderebbe improponibile l'opposizione stessa - e dovendo, piuttosto, depositare l'atto di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della legge citata." ( Cass. civ., Sez. .6 - 2 , Sent. 5 gennaio 2017, n. 187 e , dapprima , Cass. n. 16110/2015). Né, in ipotesi come quella in esame, incombeva all'amministrazione resistente, una volta dedotta l'infondatezza della pretesa di indennizzo, la necessità di proporre a sua volta opposizione incidentale ( Cass. civ., Sez. 6 - 2 , Sent. 29 luglio 2015, n. 16110 ).
Pertanto l'impugnato decreto ha errato nell'accogliere l'opposizione degli odierni contro ricorrenti.
5.- L'accoglimento del terzo motivo del ricorso comporta la cassazione dell'impugnato decreto. Potendosi provvedere , ex art. 384 c.p.c., nel merito va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità della opposizione incidentale.
6.- Attesa la controvertibilità della questione, definitivamente risolta solo di recente con la citata Cass. n. 187/2017, le spese vanno integralmente compensate per il presente giudizio e per la fase antecedente del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i rimanti motivi dello stesso, cassa l'impugnato decreto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio e di quello di opposizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15 dicembre 2017.