L'attività svolta presso il maneggio va qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quando riguardi danni conseguenti a esercitazioni di un principiante o di allievi giovanissimi e quindi non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell'animale.
È quindi applicabile la presunzione prevista dalla norma di cui all'art. 2050 c.c., che prevede l'obbligo per il gestore della attività pericolosa di risarcire il danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno non essendo sufficiente come prova liberatoria la considerazione che esiste un margine di rischio, ineliminabile, che chi frequenta un maneggio, accetta preventivamente.