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La mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo

FATTO e DIRITTO

Il sig. Rigon ha ottenuto in epoca risalente titoli edilizi per l’edificazione di un edificio a destinazione residenziale e commerciale sito alla via Caprera 26 del comune di Dueville.

Come emerso successivamente, l’edificazione è stata però realizzata in parziale difformità dai titoli stessi, con corrispondente aumento di volumetria (essenzialmente derivante dalla abusiva realizzazione di un locale sottotetto abitabile e finestrato).

Per quanto rileva nella presente controversia, nel 1994 il Rigon ha chiesto al comune la sanatoria dell’abuso.

La commissione edilizia comunale si è espressa favorevolmente, a condizione che l’istante dimostrasse la impossibilità di demolire le parti abusive senza recare nocumento al resto dell’immobile.

L’interessato ha quindi prodotto una relazione tecnica in tal senso.

Di conseguenza il comune, con determina n. 33/1994, ha irrogato al proprietario una sanzione pecuniaria di circa 38 milioni di lire, pari al doppio del costo di costruzione dei volumi abusivi.

Il sig. Rigon ha pagato la sanzione con riserva ed ha impugnato il provvedimento avanti al Tar Veneto il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha però respinto il gravame.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Si è costituito in resistenza il comune di Dueville che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame.

Le Parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 24 maggio 2018 l’appello è stato spedito in decisione.

L’appello è manifestamente infondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante deduce che a causa del lunghissimo tempo decorso dalla commissione dell’abuso l’amministrazione comunale avrebbe dovuto motivare circa l’interesse pubblico (diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità) sotteso al provvedimento sanzionatorio.

Il mezzo è privo di ogni fondamento, in primo luogo perché – come si è visto sopra – la sanzione pecuniaria è stata applicata dall’amministrazione in base a domanda di sanatoria presentata dall’interessato nel 1994: quindi non si vede a quale interesse pubblico dovesse riferirsi l’ente locale nel momento in cui ha accolto l’istanza del privato ed ha perciò – in buona sostanza - adottato un provvedimento a questi favorevole.

In ogni caso – a prescindere dalla rilevata contraddittorietà della deduzione – la giurisprudenza maggioritaria ha da tempo rilevato che la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo.

Allo stesso modo, tale inerzia – anche se protratta nel tempo - non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata (ad es. VI Sez. n. 5472 del 2017).

Del resto, come è stato autorevolmente precisato, anche nel caso in cui l'attuale proprietario dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e non risulti che la cessione del bene immobile sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le stesse, giacché il carattere reale dell'abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata alterità soggettiva. ( cfr. Ap. n. 9 del 2017).

Con il secondo motivo l’appellante torna a lamentare il difetto di motivazione che vizierebbe l’atto impugnato, dal quale non si evincono i criteri seguiti dall’amministrazione per quantificare la sanzione.

Il mezzo – che sfiora il limite della genericità – è del tutto infondato.

Nella scheda tecnica previamente predisposta dall’ufficio comunale (e richiamata per relationem nell’ordinanza impugnata) sono infatti esposti in modo analitico e del tutto congruente da un lato i dati relativi alla superficie e al volume originariamente assentiti, dall’altro quelli relativi alla superficie e soprattutto al volume (mc. 111) realizzato in eccedenza essenzialmente mediante la edificazione di un sottotetto abitabile e finestrato.

Su questa base nell’ordinanza impugnata sono poi esposti tutti parametri in base ai quali la sanzione è stata determinata ai sensi della l.r. 61/1995 art. 93.

Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione.

Con l’ultimo motivo l’appellante deduce l’illegittimità della sanzione in quanto non preceduta dall’ingiunzione a demolire.

Come ben statuito dal TAR la doglianza è priva di ogni fondamento ed è anche inammissibile per difetto di interesse.

Sotto tale ultimo profilo deve infatti rilevarsi che nel caso all’esame proprio il sig. Rigon, dopo aver chiesto la sanatoria dell’abuso, aveva inoltrato al comune in data 16.6.1994 una relazione tecnica nella quale si affermava a chiare lettere che la demolizione della parte abusiva avrebbe procurato detrimento alla statica dell’edificio.

Di talché è singolare che l’interessato – dopo aver egli stesso chiesto in sostanza l’applicazione della sanzione pecuniaria – lamenti oggi la omessa irrogazione di una sanzione demolitoria.

Ciò precisato in fatto, in diritto deve poi osservarsi che – come più volte rappresentato – il provvedimento sanzionatorio fa seguito ad una istanza di sanatoria presentata dal proprietario e quindi ad un atto nel quale è riconosciuta esplicitamente l’abusività della porzione di edificio in contestazione: ne segue l’irrilevanza, nello specifico caso all’esame, della omissione della previa diffida a demolire, atteso che la diffida ha proprio ad oggetto l’individuazione delle difformità tra realizzato ed assentito.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Rigon Natale al pagamento in favore del comune di Dueville di euro 5.000,00 ( cinquemila//00) oltre spese generali IVA e CPA per spese e onorari del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

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