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Ai sensi dell'art. 12, l. 2 aprile 1968 n. 482 l'assunzione senza concorso nei ruoli delle Unità sanitarie locali dei soggetti appartenenti alle categorie protette deve intendersi comunque subordinata alla vacanza dei posti in organico.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6150 del 1999, proposto da:

C. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lo Feudo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Arno, 6;

contro

A.S.L. n. 4 di Cosenza - già' U.S.L. n. 8 di Taverna di Montalto Uffugo, ora Azienda Sanitaria di Cosenza.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO n. 00300/1998, resa tra le parti, concernente ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE AI SENSI DELLA L. 482/1968.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2010 il Cons. Annibale Ferrari e udito per la parte appellante l'avvocato Clarizia, per delega dell'Avv. Morcavallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) La U.S.L. n. 8 di Taverna Montanto Uffugo (CS) nel 1990 aveva pubblicato un avviso per l'assunzione diretta di personale ai sensi della legge n. 482 del 1968, da utilizzare per la copertura di 21 posti (6 della carriera esecutiva e 15 di quella ausiliaria) previo espletamento di una prova di idoneità.

Nel 1992 l'Amministratore straordinario di tale U.S.L.,allegando le graduatorie finali degli aspiranti che avevano superato tale prova, aveva chiesto alla Regione Calabria la deroga per effettuare tale assunzione.

In data 7 dicembre 1993,dopo che la stessa U.S.L. era stata incorporata nella U.S.L. n. 4 di Cosenza, l'Amministratore straordinario di quest'ultima in risposta ad una istanza dell'interessata (che nel frattempo non era stata assunta) comunicava che la nuova struttura sanitaria avrebbe provveduto alla revisione della pianta organica allo scopo di verificare se sussisteva ancora per l'Amministrazione l'obbligo di assunzione diretta ai sensi della legge predetta.

2.) Ritenendo illegittima tale comunicazione negativa, l'attuale appellante ricorreva al T.A.R.per ottenere la declaratoria del silenzio rifiuto ed il conseguente accertamento del suo diritto all'assunzione in quanto inserita nella predetta graduatoria degli idonei.

3.) Il T.A.R. ha respinto il ricorso precisando : A) che l'Amministrazione non aveva in questo caso l'obbligo di adottare un provvedimento espresso né tanto meno di accogliere l'istanza di assunzione; B) che, in ogni caso, all'istanza dell'interessata era stata comunque data una risposta esplicita in data 7 dicembre 1993; C) che la legge n. 482 del 1968, anche nel caso dell'avvenuto superamento di prove idoneative espletate allo scopo, non impone all'Amministrazione un obbligo incondizionato di assunzione diretta delle categorie protette dovendosi sempre e comunque riscontrare l'esistenza del presupposto della vacanza di posti in organico.

4.) L'appello proposto contro la decisione del T.A.R.ribadisce le censure di violazione di legge e di eccesso di potere già formulate in primo grado.

5.) A giudizio di questo Collegio, tali censure sono infondate.

5.1) La censura relativa alla violazione dell'art. 2,1^ co. della legge 241 del 1990 è infondata in punto di fatto perché - come pure precisato dal T.A.R. - l'Amministrazione della U.S.L. di Cosenza in data 7 dicembre 1993 aveva comunque dato esito esplicito all'istanza dell'interessata, comunicando che dopo l'incorporazione della U.S.L. n. 8 di Montalto Uffugo era necessario dapprima procedere ad una revisione degli organici e poi verificare l'obbligo di assunzione ai sensi della legge 482 del 1968.

5.2) Le censure relative alla specifica violazione dell'art. 12 della legge n. 482 del 1968 (in materia di assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche amministrazioni e le aziende private) ed alla generica violazione delle altre leggi (n. 207 del 1985 e n. 412 del 1991 (in materia di inquadramento diretto del personale non di ruolo delle UU.SS.LL. ed in materia di assunzioni nel pubblico impiego) sono infondate in punto di diritto: anzitutto perché l'invocato art. 12 della predetta legge del 1968 espressamente prevede che l'assunzione senza concorso dei soggetti appartenenti alle categorie protette deve intendersi comunque subordinata alla vacanza dei posti in organico, vacanza che in questo caso non risultava all'epoca (nel dicembre 1993) pacificamente acclarata in presenza dell'avvenuta incorporazione della U.S.L.che tre anni prima aveva pubblicato l'avviso di assunzione diretta in questione;inoltre perché nelle altre leggi del 1985 e del 1991,genericamente richiamate, non si ritrova alcuna norma specifica che - in deroga al predetto art. 12 - imponga l'assunzione diretta degli stessi soggetti presso una qualsiasi pubblica amministrazione anche in mancanza di posti vacanti in organico.

5.3) Infondate sono infine le ulteriori censure di eccesso di potere sotto vari profili, riferite all'anomalo comportamento omissivo della Amministrazione che - nonostante l'avvenuta approvazione della graduatoria finale degli aspiranti che avevano superato la prova selettiva e nonostante l'avvio presso la Regione della procedura mirata all'assunzione - rimase poi in silenzio per oltre un anno senza nulla comunicare agli interessati.

Al riguardo, in aggiunta a quanto sopra precisato, è sufficiente rilevare che in questo caso - proprio a seguito dell'avvenuta incorporazione della U.S.L. originaria - l'Amministrazione incorporante con la nota di risposta del 1993 aveva correttamente precisato che la verifica del necessario presupposto che poteva rendere effettivamente operativa la riserva in questione in favore degli aspiranti già positivamente selezionati sotto il profilo della idoneità richiedeva una revisione della pianta organica;ciò perché, essendo le aliquote di riserva fissate in percentuale rispetto alla quantità dei posti in organico, tali aliquote potevano risultare differenti proprio a causa della nuova struttura dell'Ente derivante dalla predetta vicenda di incorporazione.

6.) Per questi motivi, l'appello merita di essere respinto con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Nulla deve disporsi sulle spese di lite di questa fase del giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio della Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, V Sezione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 AGO. 2010

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