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Nell'ambito degli indennizzi previsti a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, disciplinati dalla legge n. 210 del 1992 e dalla successiva legge n. 238 del 1997, la previsione contenuta nell'art. 2 comma 2, della l. 210 del 1992, di un indennizzo aggiuntivo, per il periodo precedente all'entrata in vigore della medesima legge, quale assegno una tantum, non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto detto beneficio è riconosciuto soltanto ai soggetti che abbiano subito una menomazione permanente alla salute, a seguito di vaccinazione obbligatoria.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. SCILLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7029/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 20.10.05, depositata il 14/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per il controricorrente l'Avvocato Giuseppe Scillia che si riporta agli scritti, chiedendo la rinuncia;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 14 marzo 2006, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di M.S. all'assegno una tantum previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche, per il periodo compreso fra il 1982 e la decorrenza dell'indennizzo gia' concesso, nella misura pari per ciascun anno al trenta per cento di tale prestazione ed ha condannato il Ministero della salute al pagamento dei relativi importi, nonche' degli interessi sulle somme corrisposte dal 1 aprile 1995 al soddisfo.

Nell'accogliere l'impugnazione dell'assistibile, il giudice del gravame ha ritenuto che la L. 25 luglio 1997, n. 238 non ha operato alcuna distinzione fra i soggetti di cui alla citata L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e 2 e che pertanto l'assegno una tantum previsto dal secondo comma spetti pure alla persona contagiata da infezione HIV o da epatiti a seguito di trasfusioni.

Il Ministero soccombente ha richiesto la cassazione della sentenza con ricorso basato su tre motivi, cui l'intimato ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e' stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Gli eredi di M.S., deceduto nelle more del giudizio, hanno depositato rinuncia alla prosecuzione del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si deve osservare che l'atto con il quale V. C.C. e + ALTRI OMESSI quali eredi del resistente nel frattempo deceduto, hanno dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio, atto depositato dal difensore nominato con procura in calce, e' nullo, a parte ogni questione sulla rilevanza nel presente giudizio della dichiarazione di rinuncia alla sua prosecuzione che provenga dal resistente o dai suoi aventi causa. Si deve infatti evidenziare che nel giudizio di cassazione, in cui, come e' noto, e' ininfluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualita' di eredi, possono, farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai con comparsa di costituzione, non prevista per siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall'originario ricorrente; con la conseguenza che la costituzione in qualita' di eredi nel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzione (o con memoria, come nella specie), e' nulla (Cass. 23 febbraio 2007 n. 4233).

Passando all'esame del ricorso dell'Amministrazione, il primo motivo denuncia violazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210 e critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto del M. all'assegno una tantum previsto dalla L. n. 210 del 1992 e successive modificazioni, pur in mancanza di prova del nesso di causalita' tra la trasfusione e la malattia e pur non essendo questa ascrivibile ad alcuna delle categorie previste dalla legge.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1. Sostiene che lo speciale assegno in questione e' riferibile, in base alla norma denunciata, soltanto ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermita' in conseguenza di vaccinazioni obbligatorie: ha errato la Corte di merito nel ritenere l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno speciale a seguito della L. 25 luglio 1997, n. 238, avendola invece ristretta.

Il terzo motivo denuncia violazione della medesima L. n. 210 del 1992, art. 2 e deduce che non spettano gli interessi sull'indennizzo previsto dalla norma denunciata, la quale non ha natura assistenziale; del resto gli interessi sono espressamente esclusi dalla norma per l'assegno una tantum.

Il ricorso e' fondato nei limiti di cui appresso.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si e' rilevato che la questione posta dal secondo motivo di ricorso, se cioe' fra i soggetti che hanno diritto all'indennizzo aggiuntivo definito come assegno una tantum, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge medesima, siano compresi anche coloro che avevano subito danni irreversibili da epatiti contratte a seguito di trasfusioni, e' stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che detto beneficio aggiuntivo e' limitato ai soggetti di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, e cioe' a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute a seguito di vaccinazione obbligatoria (v. Cass. 7 aprile 2008 n. 8976, Cass. 29 ottobre 2007 n. 22661, e per utili riferimenti, fra le piu' recenti Cass. 6 novembre 2009 n. 23591).

Nella relazione si e' pure osservato quanto al terzo motivo, innanzitutto che esso deve essere riferito agli interessi maturati sull'indennizzo gia' corrisposto ma versato in ritardo rispetto alla domanda amministrativa, unica statuizione in tema di accessori contenuta nella sentenza impugnata, e poi che essendo la prestazione de qua un credito di natura assistenziale, l'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, e' tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 cod. proc. civ., nella maggiore misura, alla stregua della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21703, oltre che da Cass. 10 novembre 2008 n. 26883).

Il Collegio condivide le suesposte argomentazioni ed i principi richiamati, argomentazioni a cui del resto le parti non hanno replicato.

Si deve percio' concludere per l'accoglimento del secondo motivo, che determina l'assorbimento del primo, e per il rigetto del terzo.

Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo' essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda per la parte concernente l'assegno una tantum nella misura pari per ciascun anno al trenta per cento dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 per il periodo compreso fra il 1982 e la decorrenza dell'indennizzo riconosciuto ai sensi della medesima normativa.

Tenuto conto dei limiti di accoglimento della domanda dell'assistitale e dell'esito complessivo del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti le spese delle fasi di merito e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito, rigetta la domanda di concessione dell'assegno una tantum ex L. n. 210 del 1992; compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo.

Cosi' deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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