L’atto di disposizione del denaro pubblico va ricondotto nella disciplina dell’art. 314 c.p. non solo in assenza di motivazione o documentazione che valga a significare l’avvenuto perseguimento di interessi pubblici esistenti, ma anche ove la motivazione, pur esistente, ricopra finalità di copertura formale, per il perseguimento di finalità private, estranee a quelle istituzionali dell’ente.
RITENUTO IN FATTO
- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal p.m. ed in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal g.u.p. del Tribunale del capoluogo molisano ("poiché il fatto non costituisce reato"), condannava Giorgio MARONE ed Antonio FRANCIONI a pena di giustizia, previa declaratoria di colpevolezza in ordine al delitto di peculato, loro in concorso ascritto per avere, nelle rispettive vesti di direttore generale e di commissario straordinario dell'ente pubblico economico Molise Acque - Azienda speciale regionale, attraverso la predisposizione e l'approvazione della determina n. 334 del 21.12.2011, distratto, con conseguente appropriazione per fini personali, la somma di C 9.350,00 - di cui avevano il possesso e la disponibilità giuridica per via dell'ufficio ricoperto - utilizzata per il pagamento del pranzo offerto ai dipendenti dell'ente medesimo presso il ristorante "Villa Livia" di Termoli, in occasione delle festività natalizie dell'anno 2011.
- Avverso detta pronuncia entrambi gli imputati hanno interposto tempestiva impugnazione, sulla scorta di distinti ricorsi a firma del rispettivo difensore di fiducia, la cui identità di impostazione e di argomentazioni e legittima l'esposizione unitaria, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo e comune motivo di ricorso assume l'insussistenza del reato per cui è processo, stante il dedotto difetto della stessa materialità della fattispecie prevista e punita dall'art. 314 cod. pen.
A tale riguardo, premessa la legittimità di siffatta doglianza in ragione "dell'effetto pienamente devolutivo dell'appello proposto dal p.m. ... anche in assenza di un ... appello incidentale" dell'imputato, deducono i legali ricorrenti che il paradigma normativo del citato art. 314 sanziona unicamente la condotta appropriativa, e non anche quella distrattiva, posta in essere dal soggetto agente. Con la puntualizzazione che l'approdo esegetico cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità - nel senso della configurabilità del peculato, là dove la distrazione si risolve in una forma di appropriazione indebita, nel momento in cui il mutamento della destinazione di quei beni venga operato per ragioni esclusivamente o prevalentemente di tipo privato - presuppone, secondo la tesi qui sostenuta, l'indagine sulle "ragioni che hanno spinto l'agente a distrarre il bene oggetto del reato". Indagine, per contro, del tutto omessa dalla Corte distrettuale, che, asseritamente travisando il significato della richiamata giurisprudenza, ha relegato le anzidette ragioni nella "stretta sfera dei motivi personali", ritenendone il relativo accertamento del tutto irrilevante in sede penale, così malamente omettendo di prendere in considerazione quanto emerso nel corso del procedimento: ossia che l'offerta del pranzo alla base della formalizzata imputazione, con il correlato impegno della somma di denaro oggetto di peculato, fu effettuata "al fine di rafforzare i legami tra le varie unità di personale, approvare il nuovo organigramma aziendale e la nuova pianta organica e discutere i futuri obiettivi della mission aziendale", in nessun modo essendo chiarito in sentenza come un'iniziativa di tal genere "possa essere volta a sostegno di scopi personali"; non senza aggiungere, in proposito, la significatività della pur sottolineata "circostanza per cui gli imputati di questo procedimento non sono dei rappresentanti politici (come i protagonisti dei numerosi procedimenti penali che hanno ad oggetto reati simili ...), bensì dei pubblici dirigenti", che avrebbero dunque agito non già alla "ricerca del consenso", bensì perché convinti di perseguire fini istituzionali propri dell'azienda, avendo non a caso operato apertamente, "alla luce del sole", senza alcun sotterfugio.
2.2 La seconda censura che accomuna i due ricorsi, per violazione di legge e vizio di motivazione, investe la sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della contestata fattispecie incriminatrice.
Si rileva in proposito che la Corte distrettuale, sulla scorta della propria errata interpretazione del dettato dell'art. 314 cod. pen., si sarebbe soffermata esclusivamente sul "semplice utilizzo del denaro per finalità 'diverse' da quelle istituzionali", senza dedicare alcuna attenzione alla necessaria consapevolezza dell'appropriazione in capo ai soggetti agenti, intesa dunque come coscienza e volontà di impiegare il denaro pubblico per fini personali, così facendolo proprio.
Ulteriore supporto alla fondatezza della tesi difensiva discenderebbe dalla disciplina dell'errore di fatto, di cui all'art. 47 cod. pen.: pur dandosi atto dai ricorrenti dell'estraneità delle spese oggetto dell'imputazione al concetto di "spese di rappresentanza", si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, ammissiva della possibilità che l'agente incorra in errore circa la natura delle spese sostenute, con conseguente ricaduta sul piano della prescritta rappresentazione del dolo della fattispecie, stigmatizzandone l'apoditticamente ritenuta non pertinenza al caso in esame da parte della Corte distrettuale.
2.3 La terza ed ultima doglianza, per violazione di legge, concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice territoriale tenuto conto, nella determinazione della pena a carico degli imputati, della riduzione per il rito, connessa all'opzione dagli stessi esercitata per la celebrazione del processo nei loro confronti con le forme del rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato, con esclusivo riferimento alla censura da ultimo illustrata, alla stregua delle considerazioni che seguono.
- Giova premettere che il difforme esito dei due processi di merito poggia esclusivamente sulla divergente valutazione giuridica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo proprio del reato di peculato, ferma dunque tanto la ricostruzione della vicenda per cui è processo, nel complesso e nei suoi singoli aspetti, quanto la ritenuta integrazione della materialità della fattispecie ascritta.
A tale ultimo riguardo, rileva, infatti, innanzi tutto, la sicura estraneità alla spese di rappresentanza di quelle sostenute nel caso di specie, così come opinato già dal g.u.p., valendo in proposito quanto affermato anche recentemente da questo giudice di legittimità, con sentenza richiamata altresì dalla Corte distrettuale e pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui "Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono considerarsi "spese di rappresentanza" solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività" (così Sez. 6, sent. n. 16529 del 23.02.2017, Rv. 270794).
Per altro verso, rileva, poi, la circostanza che delle esaltate finalità rappresentate dai ricorrenti e sopra sintetizzate, nel paragrafo 2.1 del precedente RITENUTO IN FATTO, la sentenza impugnata ha dimostrato la radicale inconsistenza, sulla base di considerazioni - con le quali i ricorrenti non si confrontano affatto - di ordine sia logico che fattuale: le prime legate alla palese, intrinseca inverosimiglianza dell'assunto difensivo, sulla quale non mette conto di soffermarsi nel dettaglio, in ragione del suo carattere evidente; le seconde discendenti dalle esplicite indicazioni fornite dai testimoni dipendenti dell'Ente Molise Acque, che presero parte al munifico pranzo organizzato dai due imputati con denaro pubblico, in relazione sia ai contenuti dell'incontro conviviale, sia alle ragioni che furono alla base della sua preparazione, avendo gli stessi escluso con nettezza che le causali, ampiamente sottolineate dalla difesa e ricondotte in seno alla enfatizzata "mission aziendale" dell'ente medesimo, abbiano mai costituito oggetto dell'incontro anzidetto ed anzi, a monte, fossero mai state indicate come la ragione sottesa alla pianificazione del pranzo in questione.
D'altro canto, non è certo senza rilievo l'opportuna sottolineatura, ad opera della Corte distrettuale, che la determina di autorizzazione della spesa fu sintomaticamente adottata, in palese violazione della procedura di contabilità pubblica, non già preventivamente, ma solo in via successiva, quando già l'incontro conviviale si era tenuto e fu altresì tenuta ferma malgrado le perplessità espresse e formalizzate dal collegio sindacale.
Inevitabile, pertanto, è la conclusione che la somma impegnata per il più volte citato incontro di cui trattasi non può neppure essere ricondotta ad una qualsivoglia altra finalità propria dell'ente Molise Acque, risultando così integrata appieno la nozione di distrazione, tuttora rilevante ai sensi dell'art. 314 cod. pen., secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale sul punto:
"Nel delitto di peculato il concetto di 'appropriazione' comprende anche la condotta di 'distrazione' in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene" (così, per tutte, sez. 6, sent. n. 25258 del 04.06.2014, Rv. 260070).
Con l'opportuna puntualizzazione che l'atto di disposizione del pubblico denaro va ricondotto nel paradigma tratteggiato dall'art. 314 cod. pen., non solo in assenza di motivazione o documentazione che valga a significare, pur al cospetto della violazione delle regole contabili, l'avvenuto perseguimento di interessi pubblici obiettivamente esistenti, ma anche ove la motivazione, pur esistente, ricopra finalità di evidente e mera copertura formale, onde celare il perseguimento di finalità esclusivamente private, estranee a quelle istituzionali dell'ente (cfr. Sez. 6, sent. n. 41768 del 22.06.2017, Rv. 271283).
- Le considerazioni svolte implicano ovvie ricadute a livello di elemento soggettivo, che correttamente la Corte molisana ha ritenuto pienamente integrato, indipendentemente dall'accertamento - non richiesto in questa sede e perciò irrilevante - dei motivi che hanno soggettivamente determinato gli agenti a porre in essere la condotta contestata, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo richiesto dall'art. 314 cod. pen., la consapevolezza dell'appartenenza del denaro all'ente pubblico o esercente un servizio di pubblica necessità, nonché quella dell'estraneità dell'impiego del denaro agli scopi propri dell'ente medesimo.
- E' per contro fondata la censura finale, in tema di trattamento sanzionatorio, atteso che la pena inflitta agli imputati, pari ad anni due di reclusione ciascuno, con il riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche, è stata calcolata senza tener conto della riduzione di cui all'art. 442 cod. proc. pen., spettante agli odierni ricorrenti per effetto dell'opzione a suo tempo esercitata, per la celebrazione del processo nei loro confronti con le forme del rito abbreviato: donde la rideterminazione della pena medesima in anni uno e mesi quattro di reclusione pro capite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in misura di anni uno e mesi quattro di reclusione per ciascuno dei ricorrenti.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018