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La partecipazione al concorso pubblico per docenti deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall’altro, come è stato affermato in causa e non è stato specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”

FATTO e DIRITTO

Gli appellanti sono tutti insegnanti tecnico pratici – ITP negli istituti tecnici e professionali, addetti in prevalenza alle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori.

In tale loro qualità, essi hanno impugnato i decreti indicati in epigrafe, nella parte in cui li escludono dalla partecipazione al relativo concorso pubblico per posti di docente in quanto, non in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento, necessariamente richiesta a tal fine dall’art. 3, comma 1, di ciascuno dei decreti in questione.

Il TAR ha respinto il ricorso, con motivazione che ha richiamato sinteticamente il proprio precedente costituito dalla sentenza 6 giugno 2016, n. 6510, e quindi i contenuti della stessa, e in particolare ha affermato che la disciplina dei requisiti legittimanti la partecipazione al concorso competerebbe soltanto al legislatore.

Avverso tale sentenza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con appello che contiene tre censure, riconducibili ad un unico motivo di violazione dell’art. 1, comma 110, della l. 13 luglio 2015, n. 107, e delle norme esplicitamente ovvero implicitamente da esso richiamate, ovvero dell’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 106, e dell’art. 4 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460.

In proposito, gli interessati hanno evidenziato che nel loro percorso di carriera non hanno mai avuto l’astratta possibilità di conseguire l’abilitazione richiesta per accedere al concorso, sì che la possibilità di parteciparvi dovrebbe essere senz’altro loro riconosciuta, appunto in base alla norma richiamata dell’art. 4 del decreto interministeriale 460/1998, che detta la disciplina transitoria per i concorsi per l’accesso all’insegnamento, a loro avviso con rilievo generale per ognuna di queste procedure.

All’udienza del giorno 24 maggio 2018, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

  1. L’appello, nell’unico motivo dedotto, è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
  2. E’ in questione la legittimità della clausola contenuta nell’art. 3 di ciascuno dei bandi impugnati, ovvero dei decreti ministeriali del MIUR 105, 106 e 107 del 2016, per cui ai concorsi indetti con i bandi in questione è ammesso a partecipare “esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento”, per le varie classi di concorso considerate.

La clausola dei bandi si fonda a sua volta sull’art. 1, comma 110, della l. 107/2015, per cui “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.

  1. L’amministrazione sulla base delle norme appena riportate ha escluso gli appellanti dai concorsi in esame, sul presupposto implicito, ma inequivocabile, che per “candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento” si intendano i candidati in possesso di un titolo ulteriore rispetto alla semplice laurea richiesta per insegnare la materia di interesse, ovvero uno degli specifici titoli abilitanti di cui si dirà, titolo che i ricorrenti appellanti, nella loro qualità di ITP, pacificamente non posseggono.

Opposta è la tesi degli appellanti, per i quali il titolo che essi già posseggono dovrebbe essere ritenuto sufficiente.

Il Collegio non vede ragione di discostarsi da quanto affermato nelle proprie precedenti decisioni, per tutte nella motivata ordinanza 18 maggio 2016, n. 1836, e ritiene quindi che tale ultima tesi sia fondata, per le ragioni che seguono, che si rifanno all’ordinanza citata.

  1. E’ necessario, a fini di chiarezza, ricostruire il quadro delle norme applicabili.

4.1 L’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata istituita dall’art. 4, comma 2, della l. 19 novembre 1990, n. 341.

La norma, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale.

Secondo il testo della norma stessa, infatti, “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie”.

4.2 Tale sistema è stato poi modificato, perché l’art. 64, comma 4-ter, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l’accesso alle SSIS, così incidendo sul relativo percorso di abilitazione.

Decorse così un considerevole lasso di tempo, nel quale nell’ordinamento non era disponibile alcun percorso per coloro i quali, interessati ad intraprendere la professione di insegnante, volessero conseguire l’abilitazione di cui fossero privi, presupposto necessario per accedere al concorso.

Infatti, le abolite SSIS furono sostituite solo successivamente dall’analogo istituto del tirocinio formativo attivo – TFA, anch’esso con valore abilitante, istituito con l’art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, e concretamente attivato solo con il successivo D.M. 10 settembre 2010, n. 249.

Il sistema non risulta ancora consolidato, poiché anche il TFA è stato abolito dal 2017, in assenza della sostituzione del nuovo percorso abilitativo e di formazione FIT, previsto dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59, e dalle norme attuative del D.M. 10 agosto 2017, n. 616.

4.3 Le procedure di abilitazione sin qui richiamate sono, nella terminologia adoperata anche dall’ordinanza 1836/2016, le procedure ‘ordinarie’, ovvero quelle aperte a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali.

Peraltro, sul carattere effettivamente “ordinario” di tali procedure è necessario intendersi, perché, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi.

In primo luogo, è decorso il periodo compreso fra la soppressione delle SSIS e l’istituzione dei TFA, in cui procedure abilitanti non ne esistevano. In secondo luogo, la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipende dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma dipende da due specifiche circostanze, che non si possono dare per scontate, ovvero in linea di diritto che nell’ambito di uno di questi corsi sia stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l’iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti.

4.4 Accanto ai percorsi abilitanti ‘ordinari’ citati, l’ordinamento ne ha previsti altri, ovvero i cd percorsi abilitanti speciali – PAS, che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo, cd precario, presso le scuole statali o paritarie.

Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche già in epoche non recenti – si ricorda ad esempio la risalente O.M. 15 giugno 1999 n.153- e attualmente sono disciplinati dal D.M. 10 settembre 2010, n. 249.

  1. Tutto ciò posto, è certo astrattamente possibile un’interpretazione che consenta di partecipare al concorso per cui è causa soltanto ai soggetti in possesso di uno degli specifici titoli abilitanti sopra richiamati.

Un’interpretazione di tal tipo peraltro, come ha osservato l’ordinanza 1836/2016 di questo Consiglio, arriverebbe ad un risultato contrario sia all’art. 97 comma 3 della Costituzione, per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso, sia all’art. 1, commi 114 e 110, della stessa l. 107/2015, che configurano appunto come “pubblico” il concorso in questione.

Il concorso stesso infatti in tal modo si configurerebbe di fatto come concorso riservato, al quale potrebbero accedere solo determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali. Potrebbero infatti accedervi non la generalità dei candidati, ma soltanto coloro che avessero già prestato servizio nell’amministrazione e intrapreso un PAS, ovvero coloro che fossero riusciti a conseguire un diploma di SSIS o di TFA, risultato come si è visto non disponibile alla generalità dei laureati.

  1. Così come affermato dall’ordinanza 1836/2015, del resto in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, tale risultato può essere evitato attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che conforme allo scopo della l. 107/2015, che è quello di superare il precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento, risultato che certamente non si potrebbe raggiungere ove non si consentisse di partecipare al concorso anche a chi un servizio precario non avesse mai prestato.

Tale interpretazione adeguatrice considera applicabili alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui l’insegnamento era aperto ai semplici laureati, a quello che richiede l’abilitazione.

  1. La disposizione è l’art. 402 del d. lgs. 297/1994 citato, per cui “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”, fattispecie quest’ultima cui appartengono gli ITP.
  2. La disposizione, sempre secondo l’ordinanza 1836/2016, esprime il principio per cui - allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” - deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell’abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del necessario titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato.
  3. In tali termini, la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP, i quali da un lato sono muniti del “prescritto titolo di studio”, ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall’altro, come è stato affermato in causa e non è stato specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante “ordinario”.
  4. Di conseguenza, l’appello va accolto e va accolto il ricorso di I grado, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono ai ricorrenti appellanti quali ITP di partecipare ai concorsi di cui agli atti stessi.
  5. La particolarità della fattispecie, sulla quale non si è formato ancora un indirizzo giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare le spese dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello n. 5028 del 2018 e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse degli appellanti.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018

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