Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: CAVALLARO LUIGI
In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, 1. n. 124 del 1999, da parte di Corte costi. n. 187 del 2016, giacché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24.11.2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato proposta da Elisa Bennati e altri litisconsorti indicati in epigrafe e ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a risarcir loro i danni ex art. 36, T.U. n. 165/2001, liquidati in 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal ricalcolo della retribuzione dovuta sulla base dell'anzianità di servizio effettivo e in misura pari a quella spettante ai docenti a tempo indeterminato; che avverso tale pronuncia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che Elisa Bennati e gli altri litisconsorti hanno resistito con controricorso, sollevando preliminarmente richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE affinché la Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiarisca se il criterio di liquidazione del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte giusta sentenza n. 5072 del 2016 sia o meno compatibile con i principi di equivalenza, effettività e dissuasività elaborati nell'interpretazione della direttiva n. 1999/70/CE;
che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/CE e degli artt. 4, 1. n. 124/1999, 36, T.U. n. 165/2001, e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittima la reiterazione ultratriennale di contratti a termine stipulati con le odierne parti controricorrenti per la copertura di posti disponibili sia sull'organico di diritto che sull'organico di fatto e averlo altresì onerato della prova della sussistenza di specifiche ragioni per il conferimento delle supplenze sull'organico di fatto;
che, con il secondo motivo, il Ministero lamenta violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale liquidato un risarcimento in assenza di prova di alcun danno subito;
che, con il terzo motivo, il Ministero si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5 0 , St. lav., per avere la Corte di merito liquidato il danno in misura pari a quello spettante ad un lavoratore illegittimamente licenziato;
che, con il quarto motivo, il Ministero deduce violazione della direttiva n. 1999/70/CE, e degli artt. 485, 489 e 526, d.lgs. n. 297/1994, 6, 10, 36 e 45, T.U. n. 165/2001, 9, comma 18, d.l. n. 70/2011 (conv. con 1. n. 106/2011), 4, 1. n. 124/1999, e 77, 79 e 106, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007, per avere la Corte territoriale ritenuto che al personale assunto con contratto a tempo determinato dovesse essere attribuita la stessa progressione retributiva riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, 1. n. 124 del 1999, da parte di Corte costi. n. 187 del 2016, giacché l'abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (così Cass. nn. 22552 del 2016, 8935 del 2017);
che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, in ragione dell'erronea assimilazione delle supplenze su organico di fatto e di diritto e dell'accollo al Ministero ricorrente dell'onere di provare la sussistenza in concre secondo e del terzo e della connessa richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE;
che, con riguardo al quarto motivo, è parimenti consolidato il principio secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. nn. 22558 del 2016, 8945 del 2017);
che, pertanto, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell'accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
A. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo e rigettato il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23.1.2018.