Presidente Giordano – Estensore Picone
La singola violazione del codice stradale per guida alterata dall’alcol rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.
Fatto e diritto
Il ricorrente P. F. impugna il decreto in epigrafe, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione, ai sensi dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773.
Il provvedimento è stato assunto a seguito della nota della Questura di Torino e della sentenza del Giudice per Indagini Preliminari del Tribunale di Torino del 20 maggio 2013, con cui il ricorrente è stato condannato per la violazione di cui all’art. 186, secondo comma, del Codice della Strada, essendo stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica.
In seguito, con nota informativa della A.S.L. TO 3 di Collegno del 27 ottobre 2014, il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" per il possesso del porto d’armi, ai sensi del D.M. 28 aprile 1998
Egli deduce la violazione dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 23 maggio 2018 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con riguardo a fattispecie analoga, questa Sezione ha recentemente affermato che “(…) un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell’evento (cd. colpa cosciente), non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell’evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto: in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all’episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo (…) l’Amministrazione pone a fondamento della valutazione negativa ‘sospetti o indizi negativi che fanno venire meno la fiducia’: tuttavia se l’indizio è rappresentato dall’essere stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, risulta fondata la censura di illogicità, poiché si tratta di un episodio isolato, di scarsa rilevanza “ (così TAR Piemonte, sez. I, 17 novembre 2017 n. 1230).
Nella specie, deve aggiungersi che il ricorrente ha dimostrato di essersi sottoposto, nel corso dell’anno 2015, a test clinici per la ricerca del metabolita dell’alcool, con risultati sempre negativi.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del ricorrente, anche sulla base di ulteriori verifiche medico-legali in ordine all’uso di sostanze alcoliche, ove ritenute necessarie.
Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della materia, in cui si registrano orientamenti non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il decreto prot. 22014/D Area I/ter in data 10 maggio 2016 del Prefetto di Torino e gli atti presupposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 20327 Anno 2018
L’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali».
Ritenuto che
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile per "genericità" dei motivi.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Il Collegio prende atto che :
Cocozza Michele, con ricorso del 29.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n.274/2013, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d'Isernia, per violazione dell'art.142/9 del C. d. S. Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall'Ente Comunale ed ammetteva CTU, richiesta tardivamente dal ricorrente.
Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di Pace di Isernia con sentenza n. 80 del 2014 accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.
Si costituiva Cocozza Michele, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 679 del 2016 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia, a parte il discorso relativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro dell'autovelox, sulla scorta delle misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all'utenza dell'autovelox erano stati posti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla legge (art. 79 CdS) e sia dal decreto prefettizio n. 8287 del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia per due motivi.
Cocozza Michele, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= Il Comune di Macchia di Isernia lamenta:
- a) Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 245 cod. proc. civ. nonché in relazione all'art. 4 del DI n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell'art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed infine dell'art. 83 del Regolamento di esecuzione del codice della strada DPR n. 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente richiesta, senza alcuna motivazione.
- b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 4 del DI n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell'art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed, infine, dell'art. 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR n. 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell'ammettere la CTU, non solo perché la richiesta era stata formulata tardivamente, considerato che non era stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di legge e i documenti di che trattasi in quanto documenti pubblici fanno fede fino a querela di falsa. A sua volta, corretto era il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne è stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia Venafro.
1.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione possono esser trattati congiuntamente, dato che entrambi attengono alla questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono fondati.
Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769 del 15/11/2013): in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con "adeguato anticipo" rispetto al luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del merito il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di rilevamento. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia nella persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 18 aprile 2018