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L’art. 186 c.d.s. si occupa della disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcol e sancisce, al comma 2, le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche per poi proseguire al comma 9 con la decisione da parte del prefetto di disporre la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito della visita medica. 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ha respinto il gravame interposto da Stefano Lionello avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo n. 704 del 2015, che aveva rigettato l'opposizione dell'appellante proposta nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 2275/2015 emessa nei suoi confronti per violazione dell'art. 218, comma 6, C.d.S. per avere circolato in auto nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Avverso la suddetta sentenza ricorrente il Lionello Reggio sulla base di quattro motivi.

L'intimato Ministero non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Atteso che: con il primo ed il secondo motivo il ricorrente lamenta la erroneità della sentenza nella statuizione circa la inammissibilità delle censure formulate in appello sulle ragioni sottese alla sospensione della patente.

Ad avviso del ricorrente sarebbe erronea la decisione laddove l'Amministrazione ha ritenuto di irrogare la sanzione della revoca della patente ai sensi dell'art. 218, comma 6, C.d.S., a seguito dell'accertamento dell'intervenuta sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, senza tenere in alcun conto della legittimità o meno della sospensione del titolo abilitativo alla guida. In altri termini, la revoca della patente essendo basata sulla sospensione ex art. 223 e 186 C.d.S., ciò autorizzerebbe l'esame sulla validità dell'atto presupposto.

Le censure, da trattare congiuntamente per la unitaria premessa giuridica che sottendono, sono prive di pregio.

L'art. 186 codice della strada detta la disciplina della guida sotto l'influenza dell'alcool e stabilisce, al comma 2, le sanzioni per il caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Oltre alle sanzioni penali l'articolo citato dispone, ai successivi commi 4 e 5, le modalità di accertamento del tasso alcolemico e, ai commi 8 e 9, detta disposizioni ulteriori, prevedendo, al comma 8, che "con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni" e, al comma 9, che "qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8". Nel caso di specie con provvedimento prefettizio del 23 febbraio 2015, emesso a seguito di accertamento della guida in stato di ebbrezza in data 15 febbraio 2015, a Stefano Lionello, contesta la contravvenzione prevista dall'articolo 186, commi 2 e 9, codice della strada per aver guidato la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, veniva irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente perché riscontrato con tasso alcolemico pari a 1,40 g/1 e 1,35 g/l, con obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Provinciale Patenti di Guida entro 60 giorni. All'esito dell'ulteriore accertamento medico, eseguito 1'8 aprile 2015, il Lionello veniva ritenuto inidoneo alla guida, con conferma della sospensione della patente per mesi tre (idoneità che conseguiva solo a seguito della visita medica effettuata 1'8 agosto 2015). Il giorno 19 aprile 2015 i carabinieri della compagnia di Porto Tolle era alla guida dell'autovettura nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, circostanza che determinava la emissione della sanzione della revoca della patente. Orbene nella specie a nulla rileva che la sanzione amministrativa connesse alla guida in stato di ebbrezza, ossia la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada, si fondi su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice, come ribadito dal ricorrente nella memoria illustrativa, essendo incontestata la sospensione della patente con provvedimento del 23 febbraio 2015, reiterata la sospensione in data 8 aprile 2015, con la conseguenza che alla data del 19 aprile 2015 sussistevano tutti i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 218, comma 6, codice della strada, nei confronti del Lionello perché trovato alla guida della vettura in costanza di sospensione del relativo titolo abilitativo. Ne consegue che il ricorso proponibile dinanzi al giudice di pace in sede civile avverso la revoca non può riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare della sospensione, ma solo la sua effettiva contestazione; con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, codice della strada, nonché vizio di motivazione, in quanto ad avviso dello stesso nella specie avrebbe dovuto essere applicato l'art. 128 del medesimo codice, trattandosi di soggetto che all'esito della visita medica cui si era sottoposto 1'8 aprile 2015 era stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla guida. 14 legge n. 689 del 1981 per omessa sottoscrizione dell'ordinanza prefettizia, che ne determinerebbe la nullità, nonostante il diverso avviso dei giudici di merito. La ricostruzione del ricorrente non si profila fondata poiché non risulta sistematicamente rispondente al quadro delle sanzioni accessorie previste dal C.d.S. e, in particolare, alla disciplina della sospensione della patente contemplata proprio dal citato art. 218. Infatti, come legittimamente sostenuto nella sentenza impugnata, la guida successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ancorché precedente l'adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell'autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all'art. 218, comma 6 (effettivamente contestata nel caso in questione), e non quella di cui all'art. 128 C.d.S.. Infatti l'art. 218 C.d.S., comma 6 si applica quando la circolazione abusiva si realizza nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l'efficacia (e di cui, perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente, quando la suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento dell'adozione formale del provvedimento di sospensione della patente. Di converso il provvedimento previsto dall'art. 128 C.d.S., non ha natura sanzionatoria, atteso che il procedimento in questione è preordinato, nell'interesse pubblico, ad evitare che la conduzione di autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci e non presuppone affatto l'accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di carattere penale o civile, ma si basa su un qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla guida. Tant'è che la misura in questione integra un provvedimento discrezionale della Pubblica Amministrazione, in cui la stessa esplica poteri connessi alla tutela dell'interesse pubblico e che pertanto rientra pieno iure nella giurisdizione del giudice amministrativo (v., da ultimo, Cass. n 5979 del 2007).

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese non avendo l'Amministrazione intimata svolto difese.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P . Q . M .

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2" Sezione Civ.

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